Art.1
E’ costituita la libera Associazione senza scopo di lucro fra gli estimatori del MONTE FAITO, denominata “ASSOCIAZIONE PRO FAITO LUIGI TORINO”
Art.2
Scopi dell’Associazione sono:
- Promuovere iniziative per la salvaguardia ecologica e ambientale e valorizzare il MONTE FAITO quale patrimonio paesaggistico e bene culturale;
- Sviluppare il turismo nell’interesse della collettività, della Penisola Sorrentina e della Regione Campania;
- Contribuire alla realizzazione delle opere necessarie a perseguire gli scopi su indicati o realizzarle direttamente.
Art.3
L’Associazione ha sede in Vico Equense (NA) località Monte Faito presso il Grand Hotel. Essa potrà anche istituire sedi secondarie o punto di incontro nei luoghi che riterrà più opportuni.
L’Associazione ha durata indeterminata.
Art.4 – Patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.5
L’esercizio finanziario si chiude il 31 luglio di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello per preventivo per il successivo esercizio
Art.6 – Soci
Sono soci le persone o gli Enti estimatori del MONTE FAITO, le cui domande di ammissione vengano accettate dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato all’atto dell’ammissione la quota di associazione; tale quota verrà stabilita dall’assemblea dei soci.
I soci si dividono in:
a) Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche, Enti Privati o Pubblici, organizzazioni culturali, ecologiche, turistiche, sportive e simili che condividano i principi animatori dell’Associazione.
b) Soci Onorari: persone fisiche che ottengono tale qualifica in virtù di meriti acquisiti e riconosciute dall’Assemblea dei Soci e da essa nominate.
c) I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 agosto di ogni anno saranno considerate soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione
Art.7
I Soci avranno diritto di frequentare eventuali locali sociali, di servirsi delle attrezzature gestite dall’Associazione ed ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazione promosse dall’Associzione. Il coniuge, i figli, i familiari e gli ospiti dei Soci ed i turisti potranno essere ammessi a frequentare i sevizi di cui sopra, dietro pagamento di un contributo. Sull’ammissione e sull’ammontare del contributo deciderà il Consiglio Direttivo anno per anno.
Art.8
La qualità di Socio si per perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. L’indegnità verrà sancita da una commissione costituita dal Collegio dei Probi Viri e da 6 soci sorteggiati tra gli iscritti.
Art.9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) Il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) l’Assemblea dei Soci;
d) il Collegio dei Probiviri
Art.10 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n.9 membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di un biennio. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all’evento si provvede alla sua sostituzione chiamando il Socio o i Soci che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
Art.11
Il Consiglio Direttivo è composto di n.9 membri, eletti dall’Assemblea. Esso nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.12
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.
Si riunisce una volta all’anno e delibera in ordine al programma da svolgere, propone l’ammontare della quota sociale, determina la regolamentazione delle attività sociali, accetta nuovi soci e controlla e stabilisce le modalità per l’accettazione degli ospiti, dei familiari dei Soci e dei visitatori.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, dal Vice-Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età fra i presenti.
Della riunione del Consiglio verrà redatto apposito verbale trascritto nel libro dei verbali e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.13
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione che verrà redatto in conformità alle norme dell’Atto Costitutivo, tenendo conto delle direttive dell’Assemblea. Il Regolamento dovrà essere osservato obbligatoriamente da tutti gli associati.
Il Consiglio delibera sulle domande di ammissione a Socio Ordinario, sulla revoca o dimissioni di Soci; si fa promotore di iniziative ad azioni in collaborazione con Enti o altre associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art.14
L’Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente e, in sua assenza dal, dal Vice-Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del suo operati alla prima successiva riunione.
Art.15 – Assemblea
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, nel mese di agosto, presso la sede dell’Associazione, mediante comunicazione scritta a ciascun Socio, contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima del termine fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata se almeno un decimo dei Soci ne presenti richiesta sottoscritta a norma dell’Art.20 C.C.
L’Assemblea, oltre la convocazione obbligatoria annuale nella sede sociale, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
All’Assemblea partecipano sia i Soci Ordinari che i Soci Onorari, con parità di voto.
Art.16
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Probiviri, delibera su eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo (Statuto) e su quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.
Art.17
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della annuale quota di associazione.
Dopo un anno di morosità il Socio verrà dichiarato moroso dal Consiglio e perderà la qualità di Socio a norma dell’art.8 dello Statuto.
I Soci potranno farsi rappresentare per delega da prossimi congiunti o da altri Soci, ad esclusione dei membri del Consiglio. L’Ente può farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia. Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 Soci.
Art.18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, nei casi ritenuti necessari, 2 Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.
Art.19
Le Assemble sono validamente costituite e deliberano a maggioranza con la presenza di almeno 1/4 degli iscritti. Tuttavia per le modifiche allo Statuto o per la sostituzione del Consiglio occorrerà la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.
Art.20 – Collegio dei Probiviri
La gestione della Associazione è controllata dal Collegio dei Probiviri che avrà anche funzione di Collegio dei Revisori ed è composto da un numero di 3 membri dell’Assemblea eletti ogni 2 anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione del bilancio anniale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale; potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti ispettivi o di controllo. Il Consiglio Direttivo invierà annualmente ai Soci il bilancio annuale e la relazione di cui sopra.
Art.21 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione e suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di altra giurisdizione, alle competenze del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza assoluta degli iscritti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà il ordine devoluzione del patrimonio.
ATTO COSTITUTIVO:
27.08.1984 – Repertorio 273850 – Raccolta 17155
Notaio Dr.Catello Spagnuolo – Castellammare di Stabia (NA)