Associazione Pro Faito Onlus

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Per tutti quelli che amano la Montagna sul mare

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Statuto della Pro Faito

ASSOCIAZIONE PRO FAITO LUIGI TORINO Onlus

STATUTO

COSTITUZIONE

Articolo 1

E’ costituita una libera Associazione fra gli estimatori del MONTE FAITO, denominata “ASSOCIAZIONE PRO FAITO LUIGI TORINO” in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seg. del codice civile, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, le cui attività e i cui rapporti sono regolati dalle norme del presente statuto. In attuazione dello statuto l’associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 2

L’associazione ha un’ organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n 460. e pertanto si obbliga ad assumere nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Articolo 3

L’ Associazione Pro Faito Luigi Torino – Onlus ha sede in Vico Equense (NA) località Monte Faito al Piazzale dei Capi, presso i locali del “Belvedere”.

Il trasferimento di sede legale non costituisce modifica statutaria.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

La stessa non potrà che essere sciolta se non con assemblea straordinaria appositamente convocata.

Articolo 4

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ ambiente, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, intendendo promuovere lo sviluppo del Monte Faito e di salvaguardarne la bellezza.
In particolare l’associazione intende:

  • Promuovere e realizzare azioni tese alla salvaguardia ecologica ed ambientale e alla valorizzazione del MONTE FAITO quale patrimonio paesaggistico e bene culturale mediante iniziative, azioni ed esercitazioni pratiche volte alla salvaguardia, recupero sistemazione e manutenzione di sentieri ed aree degradate,ai fini di renderle fruibili ad attivà naturalistiche e ludico–sportive.
  • Perseguire finalità di cittadinanza attiva nel campo dell’ educazione ambientale e della difesa del territorio, organizzando numerose occasioni di incontro che coinvolgono adulti e ragazzi.
  • Promuovere iniziative socio-culturali con le scuole di ogni ordine e grado realizzando percorsi didattici finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e al recupero delle tradizioni culturali locali della Campania,
  • Realizzare scambi interculturali con i paesi dell’U.E ed extracomunitari, tramite contatti con consolati, ambasciate, università.
  • Sviluppare la coscienza ambientalista attraverso lo strumento della denuncia allo scopo di contribuire all’affermazione di un’etica ecologista, anche attraverso la promozione di itinerari, ed escursioni guidate, in località di particolare interesse naturalistico e iniziative varie anche con il coinvolgimento di organismi ed istituzioni territoriali.
  • Promuovere e realizzare azioni concrete di difesa e di contrasto agli usi impropri del territorio o rivolte al miglioramento e alla sicurezza delle aree interessate, attuate anche in collaborazione ed interazione con le agenzie istituzionali preposte allo scopo.
  • Promuovere azioni di cittadinanza attiva al fine di sollecitare gli Enti preposti alla realizzazione e manutenzione di opere di interesse pubblico, quali strade primarie, secondarie e pedonali, aree si sosta turistica e di parcheggio, nonché di acquedotti, fognature, linee elettriche; nonché rimozione dei rifiuti solidi urbani
  • Promuovere iniziative tendenti a sviluppare il turismo nell’interesse della collettività, della Penisola Sorrentina e della Regione Campania auspicando forme di partecipazione alla pianificazione urbanistica per il miglior assetto del territorio.

È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, federazioni, associazioni.

L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

PATRIMONIO

Articolo 5

L’Associazione Pro Faito Luigi Torino – Onlus nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

    1. dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
    2. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
    3. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
    4. da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    5. dai contributi di enti privati e fondazioni;
    6. da contributi di organismi internazionali;
    7. da donazioni e lasciti testamentari;
    8. da rimborsi derivanti da convenzioni;
    9. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
    10. da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
    11. da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 460/97

Art. 6- Esercizio sociale

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l’approvazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia

imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura o finalità.

ASSOCIATI

Art. 7 – Aderenti

Possono essere iscritti dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, le cui domande di ammissione vengano accettate dal Consiglio Direttivo e che versino all’atto dell’ammissione la quota associativa, stabilita di anno in anno dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 agosto di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e quindi tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

I soci si dividono in:

- Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche, Enti privati o Pubblici, organizzazioni che condividono i principi animatori della Pro Faito Onlus, nella persona del rappresentante legale o persona da questi delegata;

- Soci onorari: persone fisiche che ottengono tale qualifica in virtù di meriti acquisiti e riconosciuti dall’Assemblea dei Soci e da essa nominate;

- Soci juniores: persone fisiche di età maggiore di dodici e minore di diciotto anni che, condividendo i principi animatori dell’Associazione, vengono accettati dal Consiglio Direttivo su presentazione di un Socio Ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, cui sono aggregati.

- Soci mascotte: persone fisiche di età inferiore ai dodici anni, aggregati ad un Socio ordinario in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 8- Diritti e doveri dei soci

I Soci si impegnano all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. Hanno diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, hanno diritto di frequentare eventuali locali sociali, di servirsi delle attrezzature gestite dall’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni o iniziative indetta dalla stessa.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 9 – Dimissioni e Revoca

La qualità di Socio si per perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità. La morosità protratta per oltre un anno verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L’indegnità verrà sancita da una commissione costituita dal Collegio dei Probiviri.

ORGANI

Art.10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) Il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo;

c) l’Assemblea dei Soci;

d) il Collegio dei Probiviri

Art.11– Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di un biennio i cui membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all’evento provvederà alla sua sostituzione chiamando il socio o i soci che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha avocati a sè.

Art.12-Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea come pure propone ad essa l’entità delle quote associative. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Dispone in ordine alla programmazione delle attività sociali, delibera sulle domande di ammissione a Socio Ordinario, sulla revoca o dimissioni di Soci nonché sullo stato di morosità. Si fa promotore di iniziative ad azioni in collaborazione con Enti o altre associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo compila il regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione redatto in conformità alle norme dell’Atto Costitutivo, tenendo conto delle direttive dell’Assemblea e che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Regolamento dovrà essere osservato obbligatoriamente da tutti gli associati.

Art.13 – Convocazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno ovvero tutte le volte che si rendesse necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante comunicazione scritta e/o e mail inviata almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, il luogo ed il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, dal Vice-Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età fra i presenti.

Art.14 – Il Presidente

L’Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente e, in sua assenza dal Vice-Presidente.  Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del suo operati alla prima successiva riunione.

Art.15 – L’ Assemblea

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio concluso; si ricompone su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un decimo dei Soci richiesta e sottoscritta a norma dell’Art.20 C.C. o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I Soci sono convocati in Assemblea, mediante comunicazione scritta e/o via e-mail o fax a ciascun Socio, da inviare almeno 10 giorni prima del termine fissato per l’adunanza.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci tranne i mascotte e fanno parte dell’elettorato attivo e passivo solo i Soci ordinari in regola con la quota sociale. I soci onorari, in assemblea, esprimono parere consultivo e non vincolante. I Soci potranno farsi rappresentare per delega scritta da altri Soci o da persona di propria fiducia ad esclusione dei membri del Consiglio. Il rappresentante legale dell’Ente può farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia. Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, nei casi ritenuti necessari, 2 Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

Art.16 – Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • approva il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
  • approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’associazione
  • provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo
  • provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri,
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
  • e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o statuto

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno i ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art.17 – Scioglimento

L’associazione si estingue per delibera di assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.18 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione e suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di altra giurisdizione, alle competenze del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.  Il loro lodo sarà inappellabile.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

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